Sez. L, Sentenza n. 22825 del 28/10/2009 (Rv. 610776 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Scelta dei lavoratori da licenziare - Riferimento all'ambito dell'intero complesso aziendale - Limiti - Presenza di specifiche professionalità o situazioni oggettive incomparabili - Onere probatorio - A carico del datore di lavoro - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale, potendo essere limitato a specifici rami d'azienda soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre. Ne consegue che il riferimento al "personale abitualmente impiegato", aggiunto all'originario testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223, dal d.lgs. n. 151 del 1997, comporta che i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati (in negativo) alla mobilità, tra i quali potrà, all'esito della procedura, operarsi la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità. La dimostrazione della ricorrenza delle specifiche professionalità o comunque delle situazioni oggettive che rendano impraticabile qualunque comparazione, costituisce onere probatorio a carico del datore di lavoro (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva riconosciuto fondate le domande dei lavoratori per avere il datore di lavoro ingiustificatamente limitato la scelta del personale da porre in mobilità ad un solo cantiere edile indicando, nella comunicazione di avvio della procedura, la causa della messa in mobilità nella riduzione del proprio ambito operativo conseguente all' avvenuta comunicazione, da parte della Prefettura, ad alcuni committenti della società, del diniego del nulla osta prefettizio per asserite infiltrazioni mafiose, circoscrivendo l'ambito della scelta dei dipendenti da licenziare unicamente a quelli del cantiere di committenza pubblica, e non provando le ragioni oggettive per cui la chiusura dei cantieri avesse comportato la limitazione della scelta ai dipendenti ivi addetti).
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)