Sez. L, Sentenza n. 22824 del 28/10/2009 (Rv. 610354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Scelta dei lavoratori da licenziare - Esigenze tecnico produttive ed organizzative - Riferibilità all'intero complesso aziendale - Limiti - Condizioni - Conseguenza - Coinvolgimento di tutti i profili professionali potenzialmente interessati alla mobilità - Criteri di scelta - Osservanza dei criteri legali di selezione del personale in concorso tra loro - Criterio delle esigenze tecnico produttive - Prevalenza - Condizioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In tema di licenziamento collettivo, il doppio richiamo operato dall'art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del complesso aziendale comporta che la riduzione del personale deve, in linea generale, investire l'intero ambito aziendale entro il quale operano i criteri di scelta, potendo l'intervento essere limitato a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate. Ne consegue che il riferimento al "personale abitualmente impiegato", aggiunto all'originario testo dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991 dal d.lgs. n. 151 del 1997, comporta che i profili professionali da prendere in considerazione sono quelli propri di tutti i dipendenti potenzialmente interessati alla mobilità, tra i quali, all'esito della procedura, il datore di lavoro potrà operare - con l'osservanza dei criteri legali di selezione del personale in concorso tra loro, salva la possibilità di accordare prevalenza alle esigenze tecniche e produttive ove tale indicazione trovi giustificazione in fattori obbiettivi e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie - la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità.
Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 3, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)