diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7752 del 03/04/2006 (Rv. 589168 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Soppressione di un reparto aziendale - Scelta dei lavoratori da licenziare circoscritta a quelli inseriti nel reparto soppresso - Illegittimità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589168-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE

In caso di licenziamento collettivo per riduzione del personale, qualora il datore di lavoro intenda sopprimere - in applicazione del criterio tecnico-produttivo cui fa riferimento l'art. 5 della legge n. 223 del 1991 - un reparto della sua impresa, la scelta dei lavoratori da porre in mobilità non può essere limitata ai soli dipendenti addetti a tale reparto se risulta che tali lavoratori siano idonei - per acquisite esperienze e per pregresso svolgimento della propria attività in altri settori dell'azienda con positivi risultati - ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi addetti ai reparti non soppressi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto illegittima la scelta, caduta solo sui lavoratori addetti al reparto soppresso, in quanto non si era tenuto conto che gli stessi avevano con frequenza, in virtù di una prassi aziendale, sostituito colleghi addetti ad altri reparti con una indubbia e non contestata professionalità, come era attestato anche dalla circostanza che dopo il licenziamento erano stati assunti nuovi lavoratori chiamati a svolgere proprio le mansioni che i licenziati in precedenza avevano svolto).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)