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Sez. 1, Sentenza n. 9033 del 11/05/1979 Ud. (dep. 29/10/1979) Rv. 143289 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - IMPUGNABILITA INSIEME ALLA SENTENZA - CONDIZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143289-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - IMPUGNABILITA INSIEME ALLA SENTENZA - CONDIZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE - FATTISPECIE.*

Il principio che consente la impugnazione delle ordinanze congiuntamente alla sentenza che definisce il giudizio, presuppone una diretta connessione tra i due provvedimenti di guisa che la prima abbia trasferito i suoi effetti nella sentenza e non sia stato possibile, nel corso del procedimento, ottenerne la revoca o la modificazione. Da cio consegue che, al momento della impugnazione, deve sussistere, anche nei riguardi della ordinanza, un concreto interesse all'impugnazione stessa. (fattispecie in tema di ordinanza di rigetto dell'istanza di riunione dei giudizi). (V mass n 140358).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)