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Sez. 2, Sentenza n. 11446 del 11/07/1986 Ud. (dep. 23/10/1986) Rv. 174050 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - INTIMAMENTE CONNESSA ALLA SUCCESSIVA SENTENZA - ESTENSIONE DELL'EFFETTO IMPUGNATIVO DELLA SENTENZA ALL'ORDINANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174050-01

IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - INTIMAMENTE CONNESSA ALLA SUCCESSIVA SENTENZA - ESTENSIONE DELL'EFFETTO IMPUGNATIVO DELLA SENTENZA ALL'ORDINANZA - FATTISPECIE.*

In caso di intima connessione tra ordinanza dibattimentale e successiva sentenza il riverberarsi del contenuto della sentenza in quello dell'ordinanza legittima l'estensione dell'effetto impugnativo della sentenza anche all'ordinanza dibattimentale, ai sensi dell'art. 200 cod. proc. pen.. (nel caso di specie nella sentenza di primo grado era stata largamente ampliata la motivazione dell'ordinanza dibattimentale con l'indicazione di ulteriori ragioni che facevano escludere la sussistenza della condizione di menomazione psichica dell'imputato in relazione alla quale si era chiesta la perizia psichiatrica e per cui si era insistito anche sotto altri rilievi nel richiedere l'applicazione della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.. la Corte di appello aveva ritenuto che l'omessa impugnazione dell'ordinanza dibattimentale impediva il riesame in ordine alla richiesta di perizia psichiatrica). (Conf mass n 166996; (Conf mass n 143289).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)