Sez. 2, Sentenza n. 10917 del 26/06/1984 Ud. (dep. 11/12/1984) Rv. 166996 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ART. 200 SECONDO CAPOVERSO COD. PROC. PEN. CONNESSIONE FRA ORDINANZA E SENTENZA - NOZIONE - ESEMPLIFICAZIONI.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - ART. 200 SECONDO CAPOVERSO COD. PROC. PEN. CONNESSIONE FRA ORDINANZA E SENTENZA - NOZIONE - ESEMPLIFICAZIONI.*
L'art. 200 secondo capoverso cod. proc. pen. consente l'impugnazione della sentenza, anche se i motivi addotti si riferiscono esclusivamente al contenuto di una ordinanza emessa nel giudizio e non specificatamente impugnata, purché esista tra l'una e l'altra una connessione sostanziale, nel senso che il secondo provvedimento deve avere avuto influenza determinante sul contenuto della sentenza. Ciò si verifica, ad esempio, quando l'ordinanza abbia escluso l'ammissibilità di un mezzo probatorio decisivo o la nullità di una prova posta a base della decisione. (V mass n 143289).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)