Sez. L - , Sentenza n. 31372 del 02/12/2019 (Rv. 655991 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indebito assistenziale - Mancanza del requisito della incollocazione al lavoro - Disciplina - Difetto del provvedimento di revoca - Ripetibilità - Esclusione - Mancanza di buona fede - Irrilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito di incollocazione al lavoro, trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale riferite alla mancanza dei requisiti di legge in via generale che, in quanto speciali rispetto alla disposizione di cui all'art. 2033 c.c., limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento amministrativo di revoca del beneficio assistenziale non dovuto, restando esclusa la ripetizione delle somme precedentemente corrisposte, e senza che rilevi l'assenza di buona fede dell'"accipiens".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)