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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 10642 del 16/04/2019 (Rv. 653627 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indebito assistenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Violazione dell’obbligo di comunicazione all’INPS - Sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l’irripetibilità dell’indebito - Esclusione.
Stato
decisa il 2019-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653627-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all'INPS della situazione reddituale rilevante ai fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 42 com. 5 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)