diritto.io

Sez. L - , Sentenza n. 26036 del 15/10/2019 (Rv. 655396 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indebito assistenziale - Sopravvenuta mancanza del requisito reddituale - Ripetibilità alla stregua delle disposizioni generali sull'indebito civile - Esclusione - Dalla data del provvedimento di accertamento dell'indebito - Ipotesi eccettuate.
Stato
decisa il 2019-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655396-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.

Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 23/12/1976 num. 850 art. 3 ter CORTE COST., Legge 21/02/1977 num. 29 CORTE COST., Decreto Legge 30/05/1988 num. 173 art. 3 com. 9, Legge 26/07/1988 num. 291

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)