Sez. 5, Sentenza n. 4329 del 25/03/2003 (Rv. 561365 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Presunzione semplice della veridicità di quanto affermato, in sfavore dell'imprenditore - Valore processuale e non sostanziale - Ambito - Riferibilità anche alla corrispondenza dell'imprenditore - Affermazione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI
In tema di scritture contabili delle imprese soggette a registrazione, l'art. 2709 cod. civ., il quale stabilisce che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, e pone in essere una presunzione (semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato, la quale ha una valenza processuale - alterando il principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art. 2697 cod. civ. - e non sostanziale, si riferisce anche alla corrispondenza tenuta dall'imprenditore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)