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Sez. 1, Sentenza n. 936 del 05/02/1996 (Rv. 495724 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI | Presunzione semplice della veridicità di quanto affermato, in sfavore dell'imprenditore - Valore processuale e non sostanziale - Conseguenze.
Stato
decisa il 1996-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495724-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI - VALORE PROBATORIO - TRA IMPRENDITORI

L'art. 2709 cod. civ., nello statuire che i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore, pone in essere una presunzione (semplice), in sfavore di quest'ultimo, della veridicità di quanto ivi affermato. Tale presunzione ha una valenza processuale - alterando il principio generale sull'onere della prova stabilito dall'art. 2697 cod. civ. - e non sostanziale, con la conseguenza che il credito documentato dalle scritture contabili che sia opposto in compensazione non può essere ritenuto liquido ove si renda necessario accertare l'esistenza dello stesso per le contestazioni mosse dall'altra parte, a meno che queste non appaiano "prima facie" pretestuose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1243

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)