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Sez. 3, Sentenza n. 4103 del 28/06/1980 (Rv. 408008 - 01)

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUCCESSIVO RIPENSAMENTO DEL LOCATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408008-01

LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - SUCCESSIVO RIPENSAMENTO DEL LOCATORE - IRRILEVANZA.*

La rinnovazione tacita del contratto di locazione, che non puo desumersi dal solo fatto della permanenza del conduttore nello immobile oltre la scadenza contrattuale, deriva da una nuova convenzione che viene posta in essere attraverso una tacita manifestazione di volonta di entrambe le parti, occorrendo, cioe, che tale permanenza abbia luogo con il consenso tacito del locatore. Tale rinnovazione non puo venir meno per il successivo ripensamento di quest'ultimo. (V 2677/63, mass n 264132).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1597

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)