Sez. L, Sentenza n. 20670 del 25/10/2004 (Rv. 579146 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Contributi Inarcassa - Redditi promiscui - Connessione fra attività e conoscenze professionali - Rilevanza - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Condizioni - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Nell'ipotesi di redditi promiscui, l'imponibile, ai fini dei contributi INARCASSA, va verificato alla stregua del parametro della connessione fra l'attività(da cui il reddito deriva) e le conoscenze professionali, con giudizio di fatto insindacabile dal giudice di legittimità, se adeguatamente motivato.(Nella specie, la Corte Cass. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto l'attività di consulente finanziario, consistente nel curare pratiche di finanziamento CEE per attività agricole, industriali, commerciali, alberghiere, con particolare riguardo al settore energetico, connessa alle conoscenze professionali dell'ingegnere).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)