Sez. 1, Sentenza n. 22218 del 27/09/2013 (Rv. 628145 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE | Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Necessità - Colpevole sottrazione del debitore al procedimento - Necessità della notificazione ex art. 15 legge fall. - Persistenza - Fondamento - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE
Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, l'avvenuta procedimentalizzazione del giudizio e delle attività di trattazione ed istruttoria, a seguito della riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, implica che la notificazione al debitore del ricorso e del decreto di convocazione all'udienza sia la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente o per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha anche escluso di poter addivenire a diversa interpretazione - non supportata dal testo dell'art. 15 legge fall. - alla stregua di un bilanciamento dei contrapposti interessi costituzionalmente protetti ed in ragione dell'urgenza legata al rischio di consolidamento di atti pregiudizievoli o della scadenza del termine di cui all'art. 10 legge fall., ipotesi nella specie non ricorrenti).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)