Sez. 1, Sentenza n. 3584 del 25/03/1993 (Rv. 481557 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere | Pensioni privilegiate ordinarie - I.R.P.E.F. - AssoggettabilitĂ .
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere
Le pensioni privilegiate ordinarie, a seguito di infermitĂ o lesione per fatti di servizio, sono soggette per l'intero ammontare all'I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal 1 gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)