Sez. 1, Sentenza n. 3205 del 05/04/1996 (Rv. 496834 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI | Pensione privilegiata ordinaria attribuita ad ufficiale di complemento per invalidità conseguita durante il servizio di leva - Esecuzione dalle imposte sui redditi - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - ALTRE AGEVOLAZIONI
In tema di agevolazioni tributarie, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 1989, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 "nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva", tale esenzione spetta anche al titolare di pensione privilegiata ordinaria per invalidità dipendente da causa di servizio, contratta durante il servizio obbligatorio di leva prestato quale ufficiale di complemento.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)