Sez. 1, Sentenza n. 10646 del 29/10/1997 (Rv. 509349 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Pensione privilegiata ordinaria di riversibilità a favore di aventi diritto dal dipendente statale deceduto per infermità o lesioni dipendenti dal servizio - I.R.P.E.F. - Assoggettabilità - Esecuzione ex art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
Le pensioni privilegiate ordinarie di riversibilità a favore degli aventi diritto dal dipendente statale deceduto a seguito di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio sono soggette per l'intero ammontare all'I.R.P.E.F., ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal primo gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), non essendo applicabile a dette pensioni l'esenzione dall'imposta sul reddito prevista dall'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 per le pensioni di guerra, le quali consistono in un ammontare determinato normalmente solo in funzione dell'entità del danno. Tale mancata previsione d'esenzione è da ritenersi conforme ai principi costituzionali, giacché le pensioni privilegiate ordinarie di riversibilità, costituendo proiezione di un precedente trattamento economico goduto, ne condividono la natura reddituale.
Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1092 art. 92, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 46 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)