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Sez. 2, Sentenza n. 739 del 15/03/1974 (Rv. 368588 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVA DOMANDA - PROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - MANCATA ECCEZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SUCCESSIVA DOGLIANZA - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368588-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA E NUOVE PROVE - NUOVA DOMANDA - PROPOSIZIONE NELLE CONCLUSIONI DI PRIMO GRADO - MANCATA ECCEZIONE - ACCETTAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - SUCCESSIVA DOGLIANZA - PRECLUSIONE.*

Ove una domanda nuova sia stata proposta in Sede di precisazione delle conclusioni definitive del giudizio di primo grado e l'altra parte abbia omesso di eccepire la preclusione, il contraddittorio deve ritenersi tacitamente accettato, con la conseguenza che non e piu possibile far valere, nelle successive fasi processuali, l'inammissibilita della domanda. (Conf 569'72, mass n 356592; 1223'70, mass n 346863).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)