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Sez. 2, Sentenza n. 2818 del 12/01/2006 Cc. (dep. 24/01/2006) Rv. 232869 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Provenienza delittuosa - Ostacolo all'identificazione - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232869-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

Integra il reato di riciclaggio, ex art. 648 bis cod. pen., il compimento di operazioni volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, attraverso un qualsiasi espediente che consista nell'aggirare la libera e normale esecuzione dell'attività posta in essere. (La Corte, nel caso preso in esame, ha ritenuto configurabile il reato di riciclaggio nella complessa condotta dell'operatore bancario consistente nel versamento della somma contante di euro 5.000, 00 sul libretto di deposito a risparmio, intestato al figlio del soggetto responsabile di un'attività d'usura, con l'apparente firma del titolare del libretto e per mezzo del contestuale prelievo a nome dell'autore del delitto di usura da un libretto al portatore aperto da quest'ultimo proprio su suggerimento dell'operatore bancario).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 644, Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)