Sez. 2, Sentenza n. 47088 del 14/10/2003 Ud. (dep. 09/12/2003) Rv. 227731 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Riciclaggio - Condotta - Reato a forma libera - Differenza con la ricettazione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 648 bis cod.pen. pur configurando un reato a forma libera, richiede che le attività poste in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa siano specificamente dirette alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero siano dirette ad ostacolare l'accertamento sull'origine delittuosa della res, anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che la semplice interposizione di persona tra il prenditore e lo spenditore di un assegno, provento di rapina, non integra il delitto di riciclaggio, ma quello di ricettazione, in quanto è diretta non già a nascondere l'origine illegale del bene, ma solo a creare incertezza sull'identità del soggetto percettore del titolo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis, Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)