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Sez. 2, Sentenza n. 739 del 18/02/1977 (Rv. 384339 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - VALORE DELL'EREDITA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE - STIMA DEI BENI - VALORE VENALE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DIVISIONE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - SEPARAZIONE DI BENI DONATI - DISCIPLINA DELLA DIVISIONE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1977-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384339-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - DETERMINAZIONE DELLA PORZIONE DISPONIBILE - IN GENERE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - VALORE DELL'EREDITA - RIFERIMENTO AL TEMPO DELL'APERTURA DELLA SUCCESSIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DETERMINAZIONE DELLE QUOTE - STIMA DEI BENI - VALORE VENALE - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DIVISIONE - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - SEPARAZIONE DI BENI DONATI - DISCIPLINA DELLA DIVISIONE - ESTENSIONE.*

Dal combinato disposto degli artt 556 e 564 cod civ risulta che, ai fini della Determinazione della quota di legittima e della quota disponibile, deve aversi riguardo esclusivamente al valore dell'asse ereditario al tempo dell'apertura della successione. Tale principio deve ricevere applicazione sia al fine di stabilire se vi sia stata, o non, lesione di legittima, sia al fine di determinare l'entita della quota di eredita che deve essere attribuita all'erede della disponibile. La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione ereditaria, a norma dell'art 726 cod civ, deve farsi, invece, con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione e il medesimo principio e applicabile quando si tratta di separare una parte dei beni donati per provvedere all'integrazione della legittima. (Conf 2202/68, mass n 334405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 556 CORTE COST., Cod. Civ. art. 564 CORTE COST., Cod. Civ. art. 726

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)