Sez. 2, Sentenza n. 6035 del 10/11/1980 (Rv. 409810 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DIVISIONE - NECESSITA - SCELTA DEL CRITERIO TECNICO PER DETERMINARE IL VALORE DEI BENI - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DI UN PROCEDIMENTO DI STIMA FONDATO SUGLI INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - STIMA - (STIMA) DEI BENI - RIFERIMENTO AL TEMPO DELLA DIVISIONE - NECESSITA - SCELTA DEL CRITERIO TECNICO PER DETERMINARE IL VALORE DEI BENI - POTERE ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA APPLICAZIONE DI UN PROCEDIMENTO DI STIMA FONDATO SUGLI INDICI ISTAT PER LA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI DI LAVORO.*
La stima dei beni per la formazione delle quote nella divisione, a norma dell'art 726 cod civ, deve farsi con riferimento al loro stato e valore venale al tempo della divisione stessa. La scelta del criterio tecnico da adottare per determinare il valore dei beni che formano oggetto della divisione rientra nel potere esclusivo del giudice del merito, salvo il limite di una motivazione adeguata e scevra da vizi logici. (nella specie, il giudice del merito, al fine di rapportare la stima dei beni da attribuire ai condividenti al valore corrente al momento della divisione, aveva applicato un procedimento fondato sugli indici ISTAT per la rivalutazione dei crediti di lavoro. Il SC ha ritenuto corretto il riferimento all'epoca della divisione e non sindacabile il ricorso a tali indici, enunciando i principi che precedono). (V 4251/80, mass n 408120, sulla prima parte; (V 739/77, mass n 384339, sulla prima parte; (Conf 2747/79, mass n 399064, sulla seconda parte; (Conf 5222/78, mass n 394982, sulla seconda parte; (Conf 3596/72, mass n 361593, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 726, Cod. Civ. art. 1116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)