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Sez. L, Sentenza n. 1996 del 30/03/1982 (Rv. 419835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SERRATA - RIFIUTO DELL'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO PER ALCUNI DEI DIPENDENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON IMPRENDITORE - IPOTESI DI SERRATA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SERRATA - RIFIUTO DELL'ACCESSO AL POSTO DI LAVORO PER ALCUNI DEI DIPENDENTI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO NON IMPRENDITORE - IPOTESI DI SERRATA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il comportamento di un datore di lavoro non imprenditore, che rifiuti l'accesso al posto di lavoro non a tutti ma ad alcuni soltanto dei dipendenti, non configura un'ipotesi di serrata (suscettibile di repressione, in quanto attività antisindacale, ex art. 28 della legge n. 300 del 1970), poiché la serrata può essere attuata soltanto da un datore di lavoro avente la qualità di imprenditore, il quale rifiuti le prestazioni lavorative di tutti i dipendenti, e consiste nell'effettiva sospensione dell'intera attività produttiva dell'azienda di cui detto datore di lavoro è titolare.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)