Sez. L, Sentenza n. 8754 del 26/11/1987 (Rv. 456150 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NONOSTANTE LO STATO DI AGITAZIONE DEI LAVORATORI PROCLAMATO PER OPPORSI ALLO SMANTELLAMENTO E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI - SERRATA DI RITORSIONE O CONDOTTA ANTISINDACALE LEGITTIMANTE L'AZIONE EX ART. 28 ST. LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ORDINE DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE NONOSTANTE LO STATO DI AGITAZIONE DEI LAVORATORI PROCLAMATO PER OPPORSI ALLO SMANTELLAMENTO E ALLA SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI - SERRATA DI RITORSIONE O CONDOTTA ANTISINDACALE LEGITTIMANTE L'AZIONE EX ART. 28 ST. LAVORATORI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
A fronte dei poteri dispositivi dell'imprenditore in ordine alla organizzazione ed al funzionamento delle attività aziendali, non è consentito ai lavoratori e alle loro organizzazioni sindacali - non potendo in ciò ravvisarsi l'Esercizio di attività sindacali, né tanto meno del diritto di sciopero - di sostituirsi all'imprenditore nella decisione di attivare un processo di produzione di cui sia stata disposta la soppressione o la sostituzione, né di frapporre ostacoli materiali alla demolizione di impianti aziendali. Non costituisce pertanto serrata di ritorsione, né comunque condotta antisindacale legittimante l'Esercizio dell'Azione prevista dall'art. 28 stat. Lavoratori il comportamento del datore di lavoro consistente nell'ordine di sospensione della attività di produzione suddetta, pur in presenza di uno stato di agitazione dei lavoratori proclamato per opporsi allo smantellamento e alla sostituzione degli impianti. (V 1331/87 mass n 450806; (V 1996/82 mass n 419835).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)