Sez. 3, Sentenza n. 17278 del 21/03/2007 Ud. (dep. 07/05/2007) Rv. 236498 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Costruzione abusiva - Ordine di sospensione dei lavori - Termine di giorni 45 per l'adozione dei provvedimenti definitivi - Scadenza - Rilevanza sull'ordine di sospensione - Esclusione.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'ordine di sospensione dei lavori edilizi abusivi, disposto dall'autorità comunale ex art. 27 d.P.R. n. 380 del 2001, ha effetto sino alla emanazione dei provvedimenti definitivi, indipendentemente dallo scadere del termine di giorni quarantacinque fissato nel citato art. 27, trattandosi di un termine ordinatorio che ha il solo scopo di sollecitare la P.A. all'adozione dei provvedimenti definitivi.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 27, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)