diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 37320 del 03/07/2007 Ud. (dep. 10/10/2007) Rv. 237385 - 01

EDILIZIA - IN GENERE | Ordine di sospensione lavori - Violazione - Reato previsto dall'art. 20, lett. b) L. 47 del 1985 - Configurabilità - Interventi edilizi di manutenzione straordinaria - Non necessità di permesso di costruire - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-07-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237385-01

EDILIZIA - IN GENERE

In tema di reati edilizi, la contravvenzione consistente nella prosecuzione dei lavori nonostante l'ordine di immediata sospensione adottato dal Sindaco ex art. 4, comma terzo, L. 28 febbraio 1985, n. 47 (oggi adottato dal dirigente o responsabile dell'ufficio comunale competente ex art. 27, comma terzo, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è configurabile anche nel caso in cui l'attività edilizia oggetto dell'ordinanza di sospensione non necessiti del previo rilascio del permesso di costruire, in quanto la norma sanzionatoria mira a punire il comportamento di chiunque contrasti l'intervento cautelare della P.A.. (Fattispecie nella quale l'ordine di sospensione riguardava interventi edilizi successivamente qualificati come di manutenzione straordinaria, non soggetti a concessione edilizia).

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. B CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 27, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 lett. B CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)