Sez. 3, Sentenza n. 10570 del 08/07/1999 Ud. (dep. 08/09/1999) Rv. 214447 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione edilizia - Vigilanza sulle costruzioni - Ordinanza di sospensione dei lavori - Perdita di efficacia dopo 45 giorni - Riferibilità alle prescrizioni di cui al comma primo dell'art. 4 legge 47 del 1985 - Lavori senza concessione proseguiti oltre la scadenza - Reato di cui all'art. 20 - Sussistenza.
EDILIZIA - IN GENERE
Il terzo comma dell' art. 4 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, nel prevedere che l'ordine di sospensione dei lavori cessa la sua efficacia se entro quarantacinque giorni il sindaco non adotti i provvedimento definitivi, si riferisce esclusivamente all'ipotesi di inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma primo dello stesso articolo, e non al caso di inizio dei lavori senza concessione. In tale fattispecie l'ordine predetto non è subordinato al menzionato termine e la prosecuzione dei lavori anche oltre la scadenza integra gli estremi del reato di cui all'art 20 lett. b) legge 47 del 1985.
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 4, Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)