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Sez. 1, Sentenza n. 2896 del 14/02/2004 (Rv. 572506 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ) | Cause ostative alla candidatura - Art. 15, comma primo, lettera c), D.Lgs. n. 267 del 2000 - Condanna per delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione - Ambito - Condanna per falsità ideologica dell'autore mediato - Inclusione.
Stato
decisa il 2004-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572506-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE (INELEGGIBILITÀ)

L'art. 58, comma primo, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nel prevedere, tra le cause ostative, fra l'altro, alla candidatura alle elezioni comunali e, comunque, a ricoprire la carica di sindaco, la condanna con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio (e diversi da quelli indicati nella lettera b) dello stesso comma 1, che costituiscono figure criminose specifiche e singolarmente individuate), contiene una norma di chiusura, volta ad impedire l'esclusione dall'area della norma inabilitante di comportamenti non specificamente previsti, ma ugualmente lesivi dell'interesse protetto, con la conseguenza che la predetta causa ostativa opera anche in ipotesi di condanna, alla pena suindicata, dell'autore mediato che, per ottenere dal pubblico ufficiale una falsa certificazione (conforme agli interessi del "decipiens"), fornisca false dichiarazioni o sottoponga documenti falsi od alterati idonei alla formazione, da parte del "deceptus", dell'atto pubblico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 58 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)