Sez. L, Sentenza n. 11433 del 16/05/2006 (Rv. 589211 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Termini brevi - Disciplina ex primo comma dell'art. 326 cod.proc.civ. - Decorrenza - Dalla notificazione della sentenza sia per il destinatario della notifica che per il notificante - Sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 326, primo comma, cit. - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 cod.proc.civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, senza che possa perciò sospettarsi l'illegittimità costituzionale del comma primo del citato art. 326 per violazione degli art. 3 e 24 Cost. con riguardo alla presunta disparità di trattamento in rapporto alla situazione disciplinata dal comma secondo del citato art. 326, atteso che i due commi del suddetto art. regolamentano situazioni affatto differenti (riferendosi l'uno agli effetti della notificazione della sentenza e l'altro agli effetti della notificazione dell'impugnazione) e che, peraltro, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione dell'impugnazione non è equiparabile alla notificazione della sentenza, dovendosi ricollegare tale effetto non già alla conoscenza di quest'ultima, comunque acquisita, ma al compimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria espressamente individuata, dal comma primo dell'art. 326 cit., nella notificazione della sentenza, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia piena conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria (espressamente individuata dal primo comma dell'art. 326 cod.proc.civ. nella notificazione della sentenza) che egli impone all'altra parte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)