Sez. 1, Sentenza n. 19654 del 13/09/2006 (Rv. 592200 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI | Declinatoria di giurisdizione - Impugnazione - Termine breve - Decorrenza - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato - Idoneità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., non solo nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, ma anche nei confronti della parte che lo pone in essere, e ciò in ragione della comunanza ad entrambe le parti del termine per l'impugnazione, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla riassunzione non solo abbia conoscenza legale della sentenza, ma soprattutto subisca essa stessa gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria che impone alla controparte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)