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Sez. 1, Sentenza n. 8241 del 16/06/2000 (Rv. 537699 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Termini brevi - Disciplina ex comma primo dell'art. 326 cod.proc.civ. - Decorrenza - Dalla notificazione della sentenza sia per il destinatario della notifica che per il notificante - Sospetta illegittimità costituzionale dell'art. 326 comma primo cit. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537699-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

In tema di decorrenza del termine breve per l'impugnazione, il comma primo dell'art. 326 cod.proc.civ. va interpretato nel senso che, pur in mancanza di un'espressa previsione al riguardo (presente invece nel codice processuale civile precedentemente in vigore), i termini di cui all'art. 325 cod.proc.civ. decorrono dalla notificazione della sentenza non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta, ma anche per il notificante, attesa la comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, senza che possa perciò sospettarsi l'illegittimità costituzionale del comma primo del citato art. 326 per violazione degli art. 3 e 24 Cost. con riguardo alla presunta disparità di trattamento in rapporto alla situazione disciplinata dal comma secondo del citato articolo 326, atteso che i due commi del suddetto articolo regolamentano situazioni affatto differenti (riferendosi l'uno agli effetti della notificazione della sentenza e l'altro agli effetti della notificazione dell'impugnazione) e che, peraltro, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione dell'impugnazione non è equiparabile alla notificazione della sentenza, dovendosi ricollegare tale effetto non già alla conoscenza di quest'ultima, comunque acquisita, ma al compimento di quell'attività acceleratoria e sollecitatoria espressamente individuata, dal comma primo dell'art. 326 cit., nella notificazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)