Sez. 5, Sentenza n. 16169 del 23/12/2000 (Rv. 542891 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO | Immobili - Acquisti onerosi da parte dello Stato - Regime tariffario - Art. 1 della Tariffa I allegata al T.U. del 1986 - Registrazione a tassa fissa - Innovazione rispetto al precedente regime - Configurabilità - Esclusione - Organi dell'apparato statale - Università degli Studi - Riferibilità del regime.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - TARIFFA - ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO
In tema di imposta di registro, l'art. 1, comma quinto, della Tariffa I allegata al T.U. n. 131 del 1986, non ha innovato il precedente contesto normativo. Tale norma, infatti, che riporta nel testo unico il precedente analogo disposto tariffario contenuto nell'art. 1, comma terzo, parte I, All. A del d.P.R. n. 634 del 1972 (pacificamente applicato alle Università, in quanto equiparate allo Stato), riconosce il diritto alla registrazione a tassa fissa per i trasferimenti in favore "dello Stato e degli Enti Pubblici territoriali", aggiungendovi consorzi pubblici e comunità montane, in luogo della precedente dizione che agevolava "Stato, Regione, Province e Comuni". In realtà, l'innovazione riguarda semmai i nuovi soggetti agevolati (consorzi e comunità montane)mentre la dizione "Enti territoriali" accorpa le "Regioni, Province e Comuni" e nulla è innovato nel soggetto "Stato", la cui identificazione, ai fini agevolativi in esame, continua a ricomprendere quindi tutte le Pubbliche istituzioni ad esso equiparate da norme sostanziali, quali le Università (art. 55 del R.D. n. 1592 del 1933; art. 45 della L. 24 luglio 1962 n. 1073), dotate di personalità giuridica. Non vale, in contrario, richiamare il testo dell'art. 45 del cit. T.U. del 1986, afferente altra e diversa problematica (quale la determinazione della base imponibile), che menziona gli "organi dotati di personalità giuridica" equiparati alle Amministrazioni statali. Tale norma, dettata per la definizione di indennizzi in sostituzione dell'art. 42 del d.P.R. n.634 del 1972, non può infatti in alcun modo riferirsi all'art. 1, n.5, della Tariffa in esame, poiché la definizione dell'imponibile non può riguardare gli atti considerati nella disposizione tariffaria, comunque sottoposti a tassa fissa per tutti i soggetti elencati, ed in primo luogo per lo Stato. In conclusione, dunque, il confronto fra la normativa antecedente al T.U. del 1986 e quella riprodotta nello stesso consente di affermare sul piano storico, logico e sistematico, che il regime tariffario stabilito dal T.U. del 1986 per gli acquisti onerosi da parte dello Stato e degli organi del suo apparato, non è mutato rispetto al quadro legislativo ed interpretativo che assimilava le Università allo Stato, in quanto istituzioni inserite nell'apparato amministrativo della istruzione pubblica, ancorché dotate di personalità giuridica, in relazione alle previsioni e nei limiti di cui all'art. 33, ultimo comma, della Costituzione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 33 com. 6, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 1 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 all. A art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)