Sez. 5, Sentenza n. 16703 del 27/07/2007 (Rv. 599716 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE | Immobili - Atti di compravendita effettuati da parte del Comune - Regime ordinario - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - IN GENERE
Con riguardo agli atti di compravendita di immobili di cui sia parte il Comune, l'imposta di registro, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, è soggetta alle comuni regole, senza che possano essere invocate estensivamente, in difetto di espressa previsione, le peculiari disposizioni riferite alle amministrazioni dello Stato, come, in tema di determinazione della base imponibile, l'art. 45. Del resto, quando il legislatore ha inteso applicare particolari norme anche ai Comuni lo ha fatto esplicitamente, come nel caso dell'art. 1, comma quinto, della Tariffa I allegata al T.U. n. 131 del 1986 dove è riconosciuto il diritto alla registrazione a tassa fissa per i trasferimenti "in favore dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali".
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 45, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)