Sez. U, Sentenza n. 8533 del 21/08/1990 (Rv. 468971 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - ATTI CON DETTO CONSIGLIO - DISCIPLINA RIFERITA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - (RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONFIGURABILITÀ - ATTI CON DETTO CONSIGLIO - DISCIPLINA RIFERITA ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il consiglio nazionale delle ricerche (C.n.R.), anche nella normativa anteriore alla legge 9 maggio 1989 n. 168 (che ha istituito il ministero dell'università e della ricerca scientifica), è ente pubblico non economico, dotato di soggettività distinta dallo stato. Pertanto, con riguardo ad Atti di cui sia parte detto consiglio, la tassazione di registro, nella disciplina di cui al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, è soggetta alle comuni regole, senza che possano essere invocate estensivamente, in difetto di espressa previsione, le peculiari Disposizioni riferite alle amministrazioni dello stato. (V 1359/79, mass n 397647).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 82 art. 1, Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 82 art. 21, Decr. Legge Luogoten. 01/03/1945 num. 82 art. 22, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 57, Legge 09/05/1989 num. 168
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)