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Sez. 1, Sentenza n. 2499 del 16/06/1977 (Rv. 386217 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - PARTI LEGITTIMATE - PREFETTO - COMUNE.*
Stato
decisa il 1977-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386217-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - PARTI LEGITTIMATE - PREFETTO - COMUNE.*

Nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza con cui il prefetto infligge la sanzione pecuniaria amministrativa per violazioni depenalizzate del codice della strada, e legittimato alla causa non solo il prefetto stesso (e non anche il ministro dell'interno, che, in materia non ha alcun potere gerarchico), ma anche il comune che abbia emesso il provvedimento (nella specie, divieto di sosta) la cui inosservanza e sanzionata, e che, quale destinatario della somma richiesta a titolo di sanzione, ha interesse a resistere. (V 2618/75, mass n 376577; (V 3497/74, mass n 372012).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Strada art. 4 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 4 CORTE COST., Cod. Strada art. 115, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 115, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)