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Sez. U, Sentenza n. 2618 del 05/07/1975 (Rv. 376577 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL PREFETTO - CONSEGUENZE - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1975-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376577-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - DEPENALIZZAZIONE - ORDINANZA PREFETTIZIA - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - SPETTANZA AL PREFETTO - CONSEGUENZE - CONDANNA ALLE SPESE - AMMISSIBILITA.*

Nel sistema della depenalizzazione delle sanzioni previste dal codice della strada, il prefetto, portatore della pretesa al pagamento della somma in cui la sanzione si concreta, assume la veste di parte, a tutti gli effetti, nel processo che nasce dalla contestazione della pretesa medesima, con l'opposizione alla ingiunzione; da cio consegue che l'incidenza finale del costo di detto processo deve essere regolata dalle norme dettate dagli artt 90 e segg cod proc civ. (Conf 843/74, mass n 368736).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)