Sez. 2, Sentenza n. 1248 del 08/02/1994 (Rv. 485240 - 01)
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - In genere | Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni presuntive - In genere
La prescrizione presuntiva, pur presentando la specifica peculiarità di determinare non l'estinzione dell'obbligazione, ma la presunzione ("iuris tantum", pure se con rigorose limitazioni in ordine alla prova contraria) che il debito sia stato pagato, è sottoposta alle stesse regole che disciplinano la prescrizione ordinaria, salve le disposizioni particolari espressamente dettate (come quella sulla decorrenza del termine ex art. 2957 cod. civ.), onde anche ad essa è applicabile la norma di cui all'art. 2938 cod. civ. sul divieto di rilevarla d'ufficio da parte del giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)