diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5959 del 01/07/1996 (Rv. 498337 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO | Applicabilità anche alle prescrizioni presuntive - Generica eccezione di prescrizione - Opposizione della prescrizione presuntiva - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498337-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - NON RILEVABILITÀ D'UFFICIO

Anche alle prescrizioni presuntive, disciplinate dagli artt. 2954 e seguenti cod. civ., è applicabile il principio di cui all'art. 2938 che fa divieto al giudice di rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. Ne consegue che quando la parte abbia genericamente eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere "ex adverso", deve ritenersi come opposta la prescrizione estintiva e non quella presuntiva dell'estinzione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2938, Cod. Civ. art. 2954, Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2960 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)