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Sez. 3, Sentenza n. 19545 del 26/08/2013 (Rv. 627508 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE | Prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva - Infungibilità delle relative eccezioni - Fondamento - Conseguenze - Nel giudizio di rinvio.
Stato
decisa il 2013-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627508-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - IN GENERE

L'eccezione di prescrizione presuntiva e l'eccezione di prescrizione estintiva non sono reciprocamente fungibili, nè rappresentano espressioni di un'attività difensiva sostanzialmente unitaria, costituendo, invece, rispettivamente, una difesa fondata su una mera presunzione legale di avvenuta estinzione del diritto azionato dalla controparte e una difesa volta a determinare l'estinzione dell'avverso diritto. Ne consegue che, proposta originariamente la prima, non è consentito alla stessa parte invocare in suo luogo, nel corso del giudizio di rinvio, la seconda, o viceversa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2954, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)