diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 943 del 07/04/1970 (Rv. 346389 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - DOGLIANZA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO DA PARTE DI PERSONA SPROVVISTA DI MANDATO O PROCURATORE NON ABILITATO - CONFIGURABILITA DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE DI PROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1970-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/346389-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - AGLI ATTI ESECUTIVI - OPPOSIZIONE AL PRECETTO - DOGLIANZA PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PRECETTO DA PARTE DI PERSONA SPROVVISTA DI MANDATO O PROCURATORE NON ABILITATO - CONFIGURABILITA DI OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE DI PROPONIBILITA.*

L'opposizione, con cui il debitore si limita ad eccepire che il precetto e stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato, o da procuratore non abilitato all'Esercizio professionale nel distretto, non e diretta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validita processuale dell'atto di esecuzione (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi, proponibile, a norma dell'art 617 cod proc civ, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto. (V 1294-68, mass 332862 1488-67, mass 328183 1938-66, mass n 323761).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)