Sez. 3, Sentenza n. 4550 del 22/10/1977 (Rv. 388148 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - AL PRECETTO - PER SOTTOSCRIZIONE DI DIFENSORE SENZA MANDATO OD ABILITAZIONE NEL DISTRETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE - AL PRECETTO - PER SOTTOSCRIZIONE DI DIFENSORE SENZA MANDATO OD ABILITAZIONE NEL DISTRETTO - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - TERMINE.*
L'opposizione, con cui il debitore si limita ad eccepire che il precetto e stato sottoscritto da persona sprovvista di mandato, o da procuratore non abilitato all'Esercizio professionale nel distretto, non e diretta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione, ma la validita processuale dell'atto di esecuzione (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va quindi qualificata come opposizione agli Atti esecutivi, proponibile, a norma dell'art 617 cod proc civ, nel termine perentorio di cinque giorni dalla notificazione del precetto. (Conf 943/70, mass n 346389).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)