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Sez. 2, Sentenza n. 3099 del 16/10/1972 (Rv. 360877 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - APPLICABILITA ALLE RAGIONI DEDOTTE A SOSTEGNO DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360877-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) - PRESUNZIONE DI RINUNCIA - APPLICABILITA ALLE RAGIONI DEDOTTE A SOSTEGNO DELLE DOMANDE E DELLE ECCEZIONI - ESCLUSIONE.*

La presunzione di rinuncia, derivante dal disposto dell'art 346 cod proc civ, si riferisce alle domande ed alle eccezioni non accolte e non esaminate in primo grado, ma non anche alle ragioni dedotte a sostegno delle medesime, che devono intendersi implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande e delle eccezioni in appello. (Conf 442'72, mass n 356369; 2150'57; 15'52).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)