Sez. 3, Sentenza n. 21071 del 01/10/2009 (Rv. 609530 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Cancellazione della causa dal ruolo - Atto di riassunzione - Requisiti formali - Raggiungimento dello scopo - Necessità - Obbligo per il cancelliere di riattivare il giudizio davanti al medesimo istruttore - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Configurabilità dell'introduzione di un nuovo giudizio - Esclusione - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Il processo nel quale vi sia stato un provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo è validamente riassunto, oltre che con comparsa o ricorso al giudice per la fissazione di un'udienza di prosecuzione, anche con citazione ad udienza fissa, purché tale atto sia dotato di tutti i requisiti formali necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente; la nullità dell'atto di riassunzione, infatti, non deriva dalla mancanza di uno degli elementi indicati dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., bensì dall'impossibilità di raggiungimento dello scopo derivante dalla mancanza di elementi essenziali. Ove questi ultimi, però, ricorrano, il cancelliere ha l'obbligo di riattivare il processo quiescente davanti all'originario giudice istruttore senza procedere ad una nuova iscrizione a ruolo, pena la nullità dell'atto e di tutti quelli ad esso successivi, in quanto la riassunzione non introduce un nuovo procedimento. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che non aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado nel quale, dopo la cancellazione della causa dal ruolo, il giudizio era stato incardinato "ex novo", interpretando la comparsa di riassunzione - siccome contenente l'invito a comparire davanti ad un giudice "da designare" - come introduttiva di un nuovo giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)