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Sez. 2, Sentenza n. 12652 del 17/10/2001 (Rv. 549688 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione del processo - Requisiti - Validità - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549688-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE

La nullità dell'atto di riassunzione dopo la cancellazione della causa dal ruolo, è ravvisabile soltanto quando esso non appaia idoneo a raggiungere lo scopo suo proprio, id est la ripresa del processo tra le parti originarie o tra quelle che, a seguito della causa di interruzione, ne siano divenute legittimate. Deve, pertanto, ritenersi l'idoneità al raggiungimento dello scopo dell'atto di riassunzione dal cui complessivo contesto, senza che sia necessaria la riproduzione specifica di tutte le domande della parte e l'esposizione analitica dei fatti di causa, risultino comunicati alla controparte, i nomi delle parti e gli elementi indispensabili per l'identificazione delle ragioni della controversia e dell'evento interruttivo, giacché tali eventi sono sufficienti a rendere nota la volontà dell'autore di dare nuovo impulso al processo già in corso e non definito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Civ. art. 303

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)