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Sez. L, Sentenza n. 7611 del 20/03/2008 (Rv. 602607 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE | Atto di riassunzione - Contenuto - Elementi sufficienti ad individuare il giudizio - Errore sulla esatta identificazione della controparte - Irrilevanza - Termine semestrale ex art. 305 cod. proc. civ. - Riferibilità al solo deposito in cancelleria del ricorso - Conseguenze - Notifica dell'atto di riassunzione tempestivamente depositato - Ripristino del contraddittorio - Vizi ed inesistenza della notifica - Omessa notifica per erronea identificazione del soggetto nell'atto di riassunzione - Estinzione del processo - Esclusione - Rinnovazione della notifica - Necessità - Fattispecie in materia di fusione tra istituti creditizi anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 2504 bis cod. civ.
Stato
decisa il 2008-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602607-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE

In tema di interruzione del processo, una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione di una udienza, il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire; ne consegue che il termine di sei mesi, previsto dall'art. 305 cod. proc. civ., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della "vocatio in jus", ivi compresa quella relativa alla regolarità della dichiarazione di contumacia. Il giudice, pertanto, ove la notifica sia viziata od inesistente o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una erronea od incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che - in un caso di fusione tra istituti creditizi sottratta, "ratione temporis", all'applicazione del nuovo testo dell'art. 2504 bis cod. civ. - che ha previsto la prosecuzione di tutti i rapporti preesistenti in capo al nuovo soggetto sorto dalla fusione - aveva erroneamente dichiarato l'estinzione del giudizio in un caso di tempestivo deposito del ricorso, notificato, per erronea indicazione nel ricorso, ad un soggetto diverso da quello nato dalla fusione per il solo fatto che la "vocatio" del nuovo soggetto societario - autorizzata dal giudice - era avvenuta oltre il termine di sei mesi dall'interruzione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2504 bis, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)