Sez. 2, Sentenza n. 13212 del 07/07/1986 Ud. (dep. 24/11/1986) Rv. 174388 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE - DETURPAMENTO - ACCERTAMENTO DEL DANNO IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - DISTRUZIONE - DETURPAMENTO - ACCERTAMENTO DEL DANNO IN CONCRETO - NECESSITÀ.*
Ai fini della sussistenza della contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., in caso di costruzione senza autorizzazione o comunque in violazione dei limiti fissati dalla licenza edilizia, il giudice ha l'Obbligo di accertare in concreto quale sia stata l'effettiva lesione (distruzione o alterazione) delle bellezze naturali protette, non essendo sufficiente ne il semplice atto di costruzione né il riferimento al rapporto o al provvedimento di sospensione dell'opera da parte degli agenti competenti. (Conf mass n 166375; (Conf mass n 171318).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 734
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)