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Sez. L, Sentenza n. 845 del 07/02/1990 (Rv. 465182 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - EFFETTI "EX NUNC" - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1990-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465182-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - OMISSIONE - SANATORIA - CONDIZIONI - EFFETTI "EX NUNC" - CONSEGUENZE - OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO - OMESSA NOTIFICA DELL'ATTO E DEL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - RINNOVAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

Nel rito del lavoro - al quale è applicabile, con i necessari adattamenti, il regime ordinario di sanatoria delle nullità formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio e alla sua notificazione - l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza (al pari della nullità radicale o inesistenza giuridica dell'atto ovvero della sua nullità per mancato rispetto del termine minimo a comparire) costituisce un vizio che è sanabile soltanto con effetto ex nunc (e quindi con salvezza dei diritti quesiti) mediante Costituzione del convenuto (o dell'appellato) o mediante rinnovazione disposta dal giudice. Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opponente ometta di notificare l'atto di opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'opposto - senza che questo si sia costituito - il giudice, qualora rilevi che, a causa di tale omissione, l'atto di opposizione non più tempestivo sia divenuto inidoneo ad impedire la definitività del decreto ingiuntivo, deve chiudere il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza procedere alla rinnovazione della sua notificazione. (V 2166/88, mass n 458008; (V 2697/86, mass n 445713).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)