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Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006 (Rv. 587893 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Omissione - Costituzione del convenuto - Deduzione della mancanza 'inesistenza della notificazione - Conseguenze - Verificazione della "vocatio in jus" al momento della costituzione - Salvezza di eventuali diritti quesiti - Concessione a richiesta di termine a difesa.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587893-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Nel giudizio di primo grado secondo il rito del lavoro, la circostanza che il ricorso (con il decreto di fissazione dell'udienza ex art. 420 cod. proc. civ.) non sia notificato alla parte convenuta, ove questa si costituisca, non dà luogo ad alcuna nullità insanabile, bensì, qualora tale parte lamenti l'inesistenza della notificazione e, quindi, della vocatio in ius, alla conseguenza che questa deve ritenersi coincidente e, quindi, verificata, soltanto con la costituzione (con conseguente salvezza di eventuali diritti quesiti, per i quali il momento della verificazione degli effetti della vocatio rilevi, come per gli effetti sostanziali della domanda) e che alla stessa parte dev'essere garantita la possibilità, se lo chieda, di un rinvio dell'udienza di discussione in modo da potere beneficiare del termine per la costituzione di cui avrebbe beneficiato qualora la notificazione vi fosse stata, a garanzia del suo diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 447

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)