Sez. L, Sentenza n. 2637 del 14/04/1986 (Rv. 445713 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - MODIFICAZIONE - OMISSIONE - COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE SENZA RILEVARE IL VIZIO O RICHIEDERE LA NOTIFICAZIONE OMESSA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - MODIFICAZIONE - OMISSIONE - COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE SENZA RILEVARE IL VIZIO O RICHIEDERE LA NOTIFICAZIONE OMESSA - CONSEGUENZE.*
Nel rito del lavoro, qualora l'appellante, che non abbia provveduto alla notificazione del ricorso depositato per non essergli stato comunicato il decreto di fissazione dell'udienza, compaia tuttavia nella (prima) udienza fissata, senza rilevare il vizio né provveda - sussistendo la possibilità del rispetto dei termini - a richiedere la notificazione di copia del ricorso in appello, del decreto del Presidente del tribunale e del verbale di udienza, non vi ha luogo né a provvedere alla rinnovazione di Atti nulli ex art. 162 cod. proc. civ. né all'assegnazione di un termine perentorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 291 cod. proc. civ., ma ricorre una un'impossibilità giuridica di proseguire nella trattazione del processo a causa dell'irregolare Costituzione del relativo rapporto. (V 3393/84, mass n 435501; (V 5239/83, mass n 430116; (V 4388/83, mass n 429300; (V 2434/83, mass n 427301; (V 1893/82, mass n 412737; (V 5054/79, mass n 401703; (V 5453/77, mass n 389106; (Conf 4899/81, mass n 415630).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 162, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)