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Sez. 2, Sentenza n. 5657 del 19/02/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149250 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 635 COMMA SECONDO N. 3 - APPLICABILITÀ ANCHE AL DANNEGGIAMENTO DI IMMOBILI.*
Stato
decisa il 1981-02-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149250-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IPOTESI PREVISTA DALL'ART. 635 COMMA SECONDO N. 3 - APPLICABILITÀ ANCHE AL DANNEGGIAMENTO DI IMMOBILI.*

Il delitto di danneggiamento può avere per oggetto cose mobili o immobili, anche nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 635 comma secondo n. 3 cod. pen. in riferimento all'art. 625 n. 7; tale riferimento, infatti, vuol solo significare che si tratta di una aggravante comune ai due reati di danneggiamento e di furto, ma non limita l'applicazione dell'aggravante al solo danneggiamento delle cose mobili. (Conf. Mass. N. 140292).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 625 com. 1 n. 7, Cod. Pen. art. 635 com. 2 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)